Come cambiare adesione

La legge 28 gennaio 2009, n. 2 - all'articolo 19, comma 7-bis sancisce che, nel caso di mobilità tra i Fondi da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro presso il Fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo Fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale. Tale importo è calcolato al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato, per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese.


Il Fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi.